IL DOCUMENTO DELLA PROCURA CONI SULLA SENTENZA CONCONI-FERRARA


27 settembre 2007

UFFICIO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Procedimento di indagine n. 48/04
Provvedimento & archiviazione

È pervenuta al C.O.N.I. la sentenza n.° 533-2003 del Tribunale dl Ferrara, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Franca Oliva, emessa nel procedimento penale a carico di Conconi Francesco ed altri in esito all’udienza del 19.11.2003 e depositata il 16 febbraio 2004, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione nel termine di rito. Detta sentenza veniva trasmessa dal patrocinatore del C.O.N.L, costituito parte civile nel procedimento, Avv. Prof. Guido Valori. 

Giova ricordare che Conconi Francesco, Casoni Ilario e Grazzi Giovanni erano stati imputati, rispettivamente, in qualità di Direttore del Centro di Studi Biomedici applicati allo sport dell’Università di Ferrara (d’ora in avanti Centro), il primo, dipendente della medesima struttura, il secondo, e collaboratore della struttura nonché medico sociale della squadra ciclistica Carrera fino al 1995, il terzo, del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 1 della legge n° 401/1989 aggravato per i primi due ai sensi dell’articolo 61 numero 9 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi ed in relazione a più competizioni sportive organizzate dalla F.C.I., dalla F.I.S.I. e dalla F.I.D.A.L., federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I, o da altre federazioni straniere o enti sportivi internazionali riesaminati dal C.O.N.I., in concorso tra loro,compivano atti fraudolenti al fine di raggiungere, attraverso il miglioramento delle prestazioni agonistiche artificialmente determinate negli atleti, un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento delle competizioni alle quali gli stessi atleti professionisti avrebbero dovuto partecipare (quali ad es.: Olimpiadi invernali, Campionati mondiali, Giro d’Italia, Tour de France); ciò, attraverso le seguenti condotte:

> somministrando eritropoietina, farmaco ad azione dopante la cui assunzione è vietata dall’ordinamento sportivo (C.I.O. e C.O.N.I.) (condotta posta in essere dal solo Grazzi e limitatamente al periodo gennaio-luglio 1993 nei confronti dei ciclisti Bontempi, Chiappucci, Chiesa, Roche e Sorensen);

> negli altri casi e periodi: eseguendo prelievi ed analisi ematiche ed altri test cinici e biomeccanici ed elaborando i dati delle analisi, con carattere di sistematicità sugli atleti professionisti indicati nell’elenco sotto riportato, curandone la preparazione fisica, in attuazione delle convenzioni stipulate dal Cento con il C.O.N.I. e dei contratti con le predette federazioni sportive nazionali e squadre ciclistiche ovvero con i singoli atleti;

> controllando nel contempo lo stato di salute degli atleti nei periodi di assunzione da parte degli stessi di eritropoietina nota agli imputati interagendo in tal modo con il trattamento e comunque agevolando, favorendo e contribuendo casualmente al doping degli atleti medesimi. 

L’elenco degli atleti è il seguente: 
1. Bontempi Guido; 
2. Fondriest Maurizio; 

per quanto riguarda la condotta di Conconi e Casoni: 
1. Albarello Marco; 
2. DeZolt Maurilio; 
3. Fauner Silvio; 
4. Polvara Giafranco; 
5. Vanzetta Giorgio; 
6. Di Centa Manuela 
7. Berzin Eugeni; 
8. Bobrik Vladislav; 
9. Cenghialta Bruno; 
10. Frattini Francesco; 
11. Furlan Giorgio; 
l2. Gotti lvan; 
13. Minali Nicola; 
14. Santaromita Antonio; 
15. Ugrumov Piotr 
16. Volpi Alberto; 

per quanto riguarda la condotta di Conconi e Grazzi: 

1. Checchin Stefano; 
2. Chiappucci Claudio; 
3. Chiesa Mario; 
4. Ghirotto Massimo 
5. Pantani Marco; 
6.Pulnikov Wladimir
7. Roche Stephen
8. Roscioli Fabio; 
9. Siboni Marcello; 
10. Soerensen Rolf; 
11. Zaina Enrico; 

per quanto riguarda la condotta del solo Conconi: 
1. Bugno Gianni; 
2. Damilano Maurizio; 
3. Della Bianca Luigi; 
4. Scaunich Emma. 


In sintesi, il Giudice, dopo aver ricordato che una “lunga e complessa indagine è stata portata avanti dai N.A.S. dei Carabinieri di Firenze e di Bologna...attraverso una voluminosa acquisizione di documentazione e di deposizioni testimoniali”, richiama altresì gli esiti della perizia di ufficio effettuata nel corso dell’udienza preliminare innanzi al GIP di Ferrara, volta a stabilire la correttezza tecnico-scientifica delle procedure di prelievo, analisi e indagini poste in essere nei confronti degli atleti seguiti dal Centro, la lettura ed il reale valore da attribuirsi a specifici “dati e documenti introiettati nel corpo probatorio del procedimento”, nonché alcune reciproche coerenze tra i detti dati e documenti, la scarsa valenza tecnica di svariate questioni espressamente sollevate dall’imputato Conconi, l’attendibilità, quale corrispondenza al reale, delle accuse ricavata dai valori di ematocrito tratti dal file denominato DBLAB nonché le complesse vicende processuali all’esito delle quali si è pervenuti alla formulazione del solo capo d’imputazione dianzi trascritto. Quindi, non essendo all’epoca dei fatti contestati in vigore la legge n.° 376/2000 e, dunque, nell’impossibilità di procedere penalmente per fatti rilevanti sotto il profilo del doping, il giudicante si è posto il problema di verificare se nell’ordinamento esistesse una normativa penale che comunque prevedesse e punisse come reato il fatto contestato agli imputati; dopo lunga disquisizione sul punto contenente richiami di precedenti giurisprudenziali, il giudicante è pervenuto alla conclusione di doversi ritenere che i fatti contestati nella concreta fattispecie in esame rientrassero nella fattispecie criminosa prevista e punita dall’art. 1 della legge n.° 401/1989 (frode sportiva).

Richiamato, poi, l’ampio quadro probatorio acquisito, il giudicante ha ritenuto che nella specie fosse stato accertato che “gli imputati hanno per alcuni anni e con assoluta continuità fiancheggiato gli atleti elencati nel capo di imputazione nella loro assunzione di eritropoietina, sostenendoli e di fatto incoraggiandoli nell 'assunzione stessa con la loro tranquillizzante e garante rete di controlli dello stato di salute di esami, di analisi, di test tesi a valutare ed ottimizzare gli esiti dell'assunzione in vista dei risultati sportivi, quindi realmente interagendo nel” trattamento” e ,favorendo, come a loro contestato, nonché, logicamente, fornendo tutti i supporti logistici atti a prolungare nel tempo l’assunzione di eritropoietina”. Il Tribunale, poi, ha messo in evidenza gli elementi emersi dalle indagini compiute sui files e sui documenti sequestrati quali le grandi oscillazioni di alcuni parametri ematici indicativi che si sono potute osservare nella successione degli esami eseguiti sugli atleti rispetto ai loro valori fisiologici, definita “mostruosa” dal periti d’ufficio, il fatto che le oscillazioni si fossero verificate in corrispondenza di “precisi periodi temporali” (valori bassi in periodi di competizione, e, quindi, progressivamente crescenti sino a raggiungere valori eccezionalmente alti a ridosso delle gare), la circostanza che le oscillazioni di così elevata portata si fossero per lo più verificate nelle discipline sportive c. d. “di resistenza”, potenzialmente in grado di trarre maggiore vantaggio in presenza di trattamenti a base di eritropoietina; ha smontato con l’aiuto della perizia d’ufficio la tesi difensiva dell’imputato Conconi, definendo “non realistica” la motivazione da questi indicata per giustificare le oscillazioni dei valori ematici ha dato atto delle analisi ed elaborazione dei dati fornita dai periti d’ufficio, dei loro rilievi e delle loro conclusioni; ha concluso in ordine affermando che “non può pertanto negarsi la gravità ed univocità del quadro probatorio nei confronti degli imputati”. Rilevato, poi, che per i fatti contestati verificatisi successivamente al 9.8.1995 non sono state acquisite prove sufficienti nei confronti degli imputati, il Tribunale di Ferrara ha deciso dichiarando l’estinzione dei reati ascritti agli imputati per intervenuta prescrizione limitatamente ai fatti verificatisi sino al 9.8.1995 e assolvendoli dai reati loro ascritti con riferimento a fatti accaduti dopo la stessa data con la formula “il fatto non sussiste”.

La sentenza del Tribunale di Ferrara e la congerie di fatti in essa accertati forniscono all’opinione pubblica ampi scorci e scenari del desolante panorama del doping quale scienza applicata allo sport in maniera cosciente, assidua e mirata, ed offrono ampia materia per l'apertura di un procedimento d’indagine nei confronti di tutti gli atleti iscritti nell’elenco dinanzi riportato da parte di questo Ufficio di Procura. I protagonisti, da un lato sono medici che mostrano di non avere scrupoli nello studiare e sperimentare gli effetti del doping sugli atleti, non lesinando i loro sforzi in tal senso e per giunta utilizzando, nel perseguire i propri scopi, il pubblico denaro sulla base di convenzioni stipulate con il C.O.N.I. ed alcune Federazioni o squadre sportive, dall’altro sono atleti i cui nomi sono o sono stati di alta risonanza che, verosimilmente mossi dal miraggio dell'acquisizione di prestigiosi risultati a livello internazionale e di medaglie, si sono prestati a fungere da cavie e a sottoporre a gravissimo rischio la propria saluta. Le prove che il Tribunale di Ferrara ha potuto raccogliere in ordine ai fatti verificatisi sino al considerare alla stessa stregua di una positività riscontrata all'esito di esami di laboratorio e tali da fornire lo stesso grado di certezza,ovverosia la certezza che promana da elementi aventi una forza probatoria pressoché insuperabile, per cui appare del tutto superflua l'audizione degli atleti sopra indicati in considerazione del fatto che atteso il tempo trascorso dalla data del verificarsi dei fatti che avrebbero potuto e dovuto contestarsi ai singoli atleti ha fatto si che i relativi illeciti disciplinari accertati dal giudice penale, tutti in relazione ai fatti verificatisi sino al 9.8.1995, quelli successivi sono risultati non provati, debbono essere dichiarati estinti per essere ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto per gli illeciti disciplinari dal vigente regolamento antidoping, conseguendone la non sanzionabilità.

Tuttavia, questa Procura non può esimersi dal considerare che il quadro d'assieme che è emerso dalla lettura della sentenza in rassegna (che si allega al presente provvedimento) è decisamente sconsolante, vieppiù se si pensa che una larga parte degli sportivi seguiti dal centro diretto dal prof. Conconi sono stati (in qualche caso sono tuttora) atleti di rango internazionale e di assoluto prestigio per la massa di risultati raccolti nella carriera e che molti di essi, ancora oggi che non svolgono più attività agonistica, sono tesserati e rivestono incarichi dirigenziali o di responsabilità tecnica di rilievo (a livello di squadre internazionali) nell'ambito delle federazioni sportive di appartenenza, sino a rappresentare lo sport italiano ai massimi livelli in consessi internazionali.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa procura, nel segnalare alla Presidenza del C.O.N.I. l'opportunità di trasmettere alle federazioni interessate (FCI, FISI, FIDAL) il presente provvedimento e l'allegata sentenza 533/03 del Tribunale di Ferrara, affinché valutino le ripercussioni che la gravità dei fatti può avere sulla loro immagine e sulla credibilità dell'azione da loro prestata nell'interesse dello sport, dispone

l ' a r c h i v i a z i o n e 

degli atti del procedimento disciplinare per intervenuta prescrizione degli illeciti disciplinari con riguardo a tutti gli atleti compresi nell'elenco trascritto nella parte iniziale del presente provvedimento.

Roma, lì 24/6/04
IL PROCURATORE CAPO
Avv. Prof. Giovanni Verde

I PROCURATORI 
Avv.Prof: Patrizio Spinelli
Avv. Luigi Criscuoli

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